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Il 26 febbraio 2020 è stato approvato al Senato in via definitiva il testo del Decreto Milleproroghe n.162 del 30 dicembre 2019 dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica“ con il quale sono state apportate fra l’altro delle importanti modifiche al D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 sulle verifiche degli impianti.
L’articolo 36 del Decreto, infatti, ha inserito dopo l’articolo 7 del citato D.P.R. n. 462/2001 l’art. 7-bis riguardante la “Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe” secondo il quale:
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1. In tal senso, l’INAIL dovrà predisporre un sistema informatico per la raccolta dei dati relative alle verifiche di cui al DPR 462/01 tramite il quale i datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo cui hanno affidato la verifica. In attesa dell’implementazione del portale CIVAcon la funzione di banca dati, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere tempestivamente via PEC, alle UOT INAIL territorialmente competenti, il nominativo dell’organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche, tramite l’apposito modulo disponibile sul sito INAIL, scaricabile a questo link;
- Gli organismi dovranno versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate ribadendo che il tariffario delle verifiche è quello individuato dal decreto del presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005 pubblicato sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2005.