Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei siti Internet fornito da Google Inc. («Google»). Google Analytics utilizza i «cookie», che sono file di testo inseriti nel vostro computer, per aiutare il sito Internet ad analizzare il modo in cui gli utenti navigano nel sito. Le informazioni generate dai cookie in merito al vostro utilizzo del sito vengono trasmesse e memorizzate da Google su server ubicati negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni, per conto del provider, allo scopo di valutare il vostro utilizzo del sito, di compilare rapporti sull'attività del sito destinati agli operatori del sito Internet e di fornire al provider altri servizi relativi all'attività del sito e all'utilizzo di Internet. Google non collegherà il vostro indirizzo IP con altri dati in suo possesso. Potete rifiutare il consenso all'utilizzo dei cookie impostando gli appositi parametri del vostro browser.
Per apparecchi di sollevamento si intendono apparecchi a funzionamento discontinuo destinati alla movimentazione e al sollevamento nello spazio di un carico sospeso mediante gancio o altro organo di presa. A questa categoria appartengono:
- gru a ponte
- gru a cavalletto
- gru a torre
- gru Derrick
- gru a portale a braccio fisso o girevole
- gru a braccio fisso o girevole montate su autocarro
- gru a sbalzo (bandiera, mensola, a bicicletta, monorotaie)
- autogru
L’art. 71 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede che tali attrezzature di lavoro siano sottoposte a verifiche periodiche per valutarne lo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. Tali verifiche sono a carico del datore di lavoro e sono suddivise in “prima verifica” e “verifiche successive alla prima”. La cadenza varia in base alla tipologia ed al settore di impiego delle stesse, così come specificato nell’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).
Relativamente alla documentazione da rendere disponibile in sede di verifica, questa sarà costituita dalla dichiarazione di conformità CE (o libretto ENPI/ISPESL per attrezzature antecedenti la direttiva macchine), dalla dichiarazione di corretta installazione (ove prevista), dal manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione e dal registro di controllo. Nel caso di verifiche successive alla prima, dovranno essere resi disponibili anche i verbali delle verifiche periodiche precedenti.
La gestione della verifica periodica può essere affidata a soggetti abilitati riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come la E.C.I. S.p.A., in grado di occuparsi di ogni aspetto previsto nel rispetto delle scadenze e nel rispetto degli obblighi di legge.