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Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che ogni attrezzatura inserita nell’ambiente di lavoro rispetti i criteri volti a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Gli apparecchi a pressione vengono regolamentati dalla Direttiva Apparecchi a Pressione (PED – Pressure Equipment Directive), che disciplina i requisiti di progettazione, fabbricazione e controllo delle attrezzature a pressione.
Le installazioni degli impianti che seguono la direttiva PED devono essere comunicate all’INAIL nei casi previsti dal D.M. 329/04.
Nel dettaglio, le apparecchiature a pressione contenute nella direttiva PED sono:
– recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar (rif. art. 3 D.Lgs. 93/2000);
– generatori di vapor d’acqua;
– generatori di acqua surriscaldata;
– tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;
– generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW;
– forni per le industrie chimiche e affini.
L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche è a carico del Datore di Lavoro, che deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute. ECI SpA è Soggetto Abilitato nell’effettuazione delle verifiche periodiche su apparecchi in pressione indicati nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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