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22 Dicembre 2020Recipienti a pressione: Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d. m. 11 aprile 2011
25 Giugno 2021E’ stato pubblicato di recente da INAIL un documento volto a fornire indicazioni operative per la prima verifica periodica, ai sensi del D.M.11 aprile 2011, delle attrezzature a pressione della tipologia generatori di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata.
In particolare, il documento descrive le fasi di cui si compone l’attività di verifica, fornendo sia le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della pratica da parte del datore di lavoro, sia le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica da parte del verificatore.
L’allegato II al d.m. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, di cui all’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08, delle attrezzature a pressione elencate nell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i. Ai sensi dell’art. 71, commi 11 e 12, del d.lgs. 81/08, l’Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche1: a far data dal 23 maggio 2012, il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i., deve richiedere all’Inail l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell’allegato stesso.
Il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s. m. i., deve:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione all’Inail utilizzando la procedura telematica CIVA – che provvede all’assegnazione di una matricola. Se l’attrezzatura non è esclusa dal controllo di messa in servizio, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla in servizio si deve richiedere che venga sottoposta alla verifica di messa in servizio, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Inail – utilizzando la procedura telematica CIVA; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro (è la data della pratica riportata in CIVA o la data indicata dal Datore di Lavoro/Utilizzatore nella comunicazione di messa in servizio inviata alla UOT). La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica3 di identificazione dell’attrezzatura, al fine di consentirne l’iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all’art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;
- richiedere le verifiche periodiche successive alla prima ai soggetti di cui al comma 13 dell’art. 71 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., da effettuarsi sempre secondo la periodicità di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08;
- effettuare riparazioni e modifiche secondo le disposizioni dell’art. 14 del d.m. 329/04;
- comunicare all’Inail – utilizzando la procedura telematica CIVA – e alla ASL/ARPA competenti la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata;
- in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario inviare tramite CIVA la comunicazione prevista dall’art. 6 comma 1 lettera e) del d.m. 329/2004 in occasione della messa in servizio e sottoporre, alle scadenze previste, tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all’ulteriore esercizio sono rilasciate dall’Inail;
- conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. Tali verbali devono seguire l’attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento.
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Fonte: INAIL