Progetto pilota sulla salute e la sicurezza dei lavoratori a qualsiasi età
19 Novembre 2013Salute e sicurezza sul lavoro nel sito del Ministero, le nuove “Buone prassi”
20 Novembre 2013Impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia: pubblicato il nuovo decreto.
Pubblicato il decreto del 30 settembre 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 29 novembre 2013.
“Modifica all’allegato 2 del decreto 23 giugno 2011 e proroga dei termini per la partecipazione dell’istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia“.
Art. 1 – Modifica dell’allegato 2 al decreto 23 giugno 2011
- L’allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia che aderiscono alla risoluzione anticipata della convenzioni stipulate ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n. 92, (di seguito: convenzioni Cip 6/92), è modificato e sostituito dall’allegato al presente decreto.
- Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, nonché le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 28 giugno 2012.
- Il GSE, su istanza del produttore, dispone lo svincolo anticipato della fideiussione di cui all’art. 4, comma 2 del decreto 23 giugno 2011 con riferimento alle convenzioni Cip 6/92 oggetto di risoluzione anticipata, nel caso in cui siano stati definiti e regolati nel loro ammontare i conguagli della componente di costo evitato di combustibile.
- Il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata di cui all’art. 2, comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2011 è fissato al 30 settembre 2014.
- Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Art. 2 – Disposizioni finali
Consulta il testo completo del decreto del 30 settembre 2013