Impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia: pubblicato il nuovo decreto.

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Impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia: pubblicato il nuovo decreto.

Impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia: pubblicato il nuovo decreto.

Pubblicato il decreto del 30 settembre 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 29 novembre 2013.

Modifica all’allegato 2 del decreto 23 giugno 2011 e proroga dei termini per la partecipazione dell’istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia“.

Art. 1 – Modifica dell’allegato 2 al decreto 23 giugno 2011

  1. L’allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia che aderiscono alla risoluzione anticipata della convenzioni stipulate ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n. 92, (di seguito: convenzioni Cip 6/92), è modificato e sostituito dall’allegato al presente decreto.
  2. Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di  cui  ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, nonché le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 28 giugno 2012.
  3. Il GSE, su istanza del produttore, dispone lo svincolo anticipato della fideiussione di cui all’art. 4, comma 2 del  decreto 23 giugno 2011 con riferimento alle convenzioni Cip 6/92 oggetto di risoluzione anticipata, nel  caso  in  cui  siano  stati  definiti  e regolati nel loro ammontare i conguagli della componente di costo evitato di combustibile.
  4. Il termine finale di presentazione delle istanze di  risoluzione anticipata di cui all’art. 2, comma 4 del decreto del Ministro  dello sviluppo economico 23 giugno 2011 è fissato al 30 settembre 2014.
  5. Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 2 – Disposizioni finali

Consulta il testo completo del decreto del 30 settembre 2013