Impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia: pubblicato il nuovo decreto.

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Impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia: pubblicato il nuovo decreto.

Pubblicato il decreto del 30 settembre 2013 nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 29 novembre 2013.

Modifica all’allegato 2 del decreto 23 giugno 2011 e proroga dei termini per la partecipazione dell’istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia“.

Art. 1 – Modifica dell’allegato 2 al decreto 23 giugno 2011

  • 1 – L’allegato 2 al decreto 23 giugno 2011, per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di energia che aderiscono alla risoluzione anticipata della convenzioni stipulate ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n. 92, (di seguito: convenzioni Cip 6/92), è modificato e sostituito dall’allegato al presente decreto;
  • 2 -Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di  cui  ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009, 2 agosto 2010, 8 ottobre 2010 e 23 giugno 2011, nonché le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 28 giugno 2012;
  • 3 – Il GSE, su istanza del produttore, dispone lo svincolo anticipato della fideiussione di cui all’art. 4, comma 2 del  decreto 23 giugno 2011 con riferimento alle convenzioni Cip 6/92 oggetto di risoluzione anticipata, nel  caso  in  cui  siano  stati  definiti  e regolati nel loro ammontare i conguagli della componente di costo evitato di combustibile;
  • 4 – Il termine finale di presentazione delle istanze di  risoluzione anticipata di cui all’art. 2, comma 4 del decreto del Ministro  dello sviluppo economico 23 giugno 2011 è fissato al 30 settembre 2014;
  • 5 – Il presente decreto è inviato alla registrazione della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 2 – Disposizioni finali

Consulta il testo completo del decreto del 30 settembre 2013

Eci S.r.l.
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