Verifiche periodiche attrezzature di lavoro

(Art. 71 comma 11 D. Lgs. 81/08 e s.m.i)

ECI Srl con Decreto Dirigenziale del 27/05/2014 pubblicato sulla GU n.123 del 29/05/2014, ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale SOGGETTO ABILITATO, ed è in grado di assicurare un servizio qualificato e tempestivo per l’effettuazione delle verifiche delle seguenti tipologie di attrezzature di lavoro:

    • Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
    • Apparecchi di sollevamento persone;
    • Attrezzature a pressione ed insiemi.

L’art. 71, comma 11, del D. Lgs. n. 81/08 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 614,25 ad euro 2211,31 (art. 87, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 81/08.

La Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione con modificazioni del D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”) e la successiva Legge di conversione 30 ottobre 2013 n. 125, hanno introdotto le seguenti modifiche sostanziali all’art. 71 del D. Lgs. 81/08:

    • per la prima verifica” il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati;
    • per le verifiche periodiche successive alla prima” volte a valutare, secondo la frequenza indicata nell’Allegato VII del D. Lgs. 81/08, l’effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature di lavoro ai fini di sicurezza, a partire dal 21 agosto 2013 il datore di lavoro non è più obbligato a presentare la richiesta all’ASL/ARPA, ma può rivolgersi liberamente e direttamente al Soggetto Privato Abilitato prescelto;
    • l’obbligo di conservazione e di tenuta dei verbali redatti in esito alle verifiche periodiche al fine di renderli rapidamente disponibili per le verifiche degli Organi di vigilanza.

ECI Srl è abilitato all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro secondo il D.M.11 Aprile 2011 nelle regioni LAZIO e ABRUZZO (Matrice delle competenze)

Decreto Dirigenziale del 20/09/2017

Decreto Direttoriale n.57 del 18/09/2019 (rinnovo quinquennale)

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Modulo per richiesta di offerta verifiche attrezzature di lavoro DM 11/04/2011

MOD-RP002-01 Rev. A_ROVL (1)-1
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